Art. 2

In vigore dal 24 gen 1966
I contingenti tariffari in esenzione daziaria previsti, per l'anno 1965, dalla nota alle voci numeri 03.01-B-I-b-1 e 03.02-A-I-b-2, nei limiti di quintali 360.000 per i tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati e nei limiti di quintali 3-10.000 per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, provenienti da paesi estranei alla Comunità economica europea, sono, rispettivamente, aumentati di quintali 40.000 e di quintali 30.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1498#art-2

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