Art. 1

In vigore dal 24 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . A decorrere dal 1 gennaio 1966, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: A) i dazi stabiliti dalla tariffa stessa, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, si applicano nella misura indicata per ciascuna voce nell'unita tabella firmata dal Ministro per le finanze; B) le voci di tariffa numeri 15.07-B-I-b-I-bb-alfa, 15.07-B-I-b-2-aa e 28.39-B-I, e i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificate come segue: TABELLE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- C) il testo della voce di tariffa n. 31.02-A-I è modificato come segue: "con tenore in azoto inferiore o uguale a 16,23%, nei limiti di un contingente annuo di 500.000 quintali"; D) il testo della voce di tariffa n. 70.11-A è modificato come segue: "ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi"; E) fino al 30 novembre 1966, la nota complementare al Capitolo 58 della tariffa è sostituita dalla seguente: "Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce numero 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1498#art-1

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