Art. 3
In vigore dal 7 giu 1966
Per l'applicazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni, cui sarà fatto fronte a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1707#art-3