Art. 3

In vigore dal 7 giu 1966
Per l'applicazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni, cui sarà fatto fronte a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965 SARAGAT MORO - FERRARI AGGRADI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 35. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1707#art-3

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