Art. 2

In vigore dal 7 giu 1966
Lo svolgimento delle operazioni relative alla istituzione del catasto viticolo sarà effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con l'istituto centrale di statistica. Il Ministero è autorizzato ad avvalersi anche di enti pubblici operanti nel settore agricolo, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione del presente decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1707#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo