Art. 1
In vigore dal 13 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 luglio 1965, n. 815, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 180, con la quale è stata costituita in Ente autonomo la frazione Ginestra con distacco dal comune di Ripacandida;
Considerato che occorre provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;
Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Potenza;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
I confini fra i comuni di Ginestra e di Ripacandida, in provincia di Potenza, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1965
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 31. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1533#art-1