Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 13 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 luglio 1965, n. 815, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 180, con la quale è stata costituita in Ente autonomo la frazione Ginestra con distacco dal comune di Ripacandida; Considerato che occorre provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge; Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Potenza; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: I confini fra i comuni di Ginestra e di Ripacandida, in provincia di Potenza, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1965 SARAGAT TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1533#art-1