Art. 2

In vigore dal 3 gen 1966
Dal 1 ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, è sospesa, per le provenienze comunitarie, l'applicazione del dazio per la "carne congelata della specie bovina domestica" (voce della tariffa ex 02.01-A-II).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1429#art-2

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