Art. 1
In vigore dal 3 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;
Decreta:
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Dal 1 ottobre 1965 al 31 dicembre 1965, per la "carne congelata della specie bovina domestica" (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, si applica il dazio del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 17.000 espresse in carne non disossata.
Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 Kg. di carne disossata equivalgono a 130 Kg. di carne non disossata.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1429#art-1