Art. 3
In vigore dal 23 feb 1966
Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - TREMELLONI - MANCINI - FERRARI AGGRADI - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1627#art-3