Art. 1
In vigore dal 23 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile;
Decreta:
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Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1627#art-1