Art. 2

In vigore dal 17 feb 1966
Le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portate a termine dai competenti organi dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - REALE MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 65. - VILLA
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