Art. 2
In vigore dal 17 feb 1966
Le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portate a termine dai competenti organi dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 65. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1562#art-2