Art. 1
In vigore dal 22 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Decreta:
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Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonché tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione.
Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale.
Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1562#art-1