Art. 6
In vigore dal 13 feb 1966
Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 novembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1531#art-6