Art. 5

In vigore dal 13 feb 1966
I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1531#art-5

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