Art. 1
In vigore dal 9 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1962, n. 143, concernente il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Nell'art. 10, primo comma, del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, 6 soppressa la seguente dizione:
"e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 96. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1503#art-1