Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e successive modificazioni; Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1962, n. 143, concernente il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. Nell'art. 10, primo comma, del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842, 6 soppressa la seguente dizione: "e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 novembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 96. - VILLA
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