Art. 2

In vigore dal 22 gen 1966
È autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui all'articolo precedente. Tale contributo viene determinato in L. 2.311.800 annue per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1966. La relativa spesa farà carico al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-10;1492#art-2

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