Art. 1
In vigore dal 22 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;
Decreta:
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Il comune di Muggia è autorizzato a cedere acqua agli enti gestori della parte di rete del proprio acquedotto sita in territorio sotto amministrazione jugoslava a prezzo inferiore a quello di costo e cioè a L. 18 al m. c. per la rete bassa e a L. 30 al m. c. per la rete alta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-10;1492#art-1