Art. 2
In vigore dal 28 apr 1966
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all' sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E ed F annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1699#art-2