Art. 3
In vigore dal 7 gen 1966
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965
SARAGAT
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 118. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1384#art-3