Art. 1
In vigore dal 7 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 87.8 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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L'Agenzia consolare in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna), alle dipendenze del Consolato di 2ª categoria in Santa Cruz de Tenerife, è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1384#art-1