Art. 2
In vigore dal 23 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per la meccanica navale, con sezione per: meccanico navale (triennale);
2) scuola professionale per la gente di mare, con sezione per:
frigorista di bordo (triennale);
3) scuola professionale per la costruzione navale con sezione per:
elettricista di bordo (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1760#art-2