Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per la meccanica navale, con sezione per: meccanico navale (triennale); 2) scuola professionale per la gente di mare, con sezione per: frigorista di bordo (triennale); 3) scuola professionale per la costruzione navale con sezione per: elettricista di bordo (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1760#art-2