Art. 4

In vigore dal 16 ott 1966
Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1748#art-4

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