Art. 2

In vigore dal 16 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: esperto coltivatore (biennale); 2 sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1748#art-2

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