Art. 12

In vigore dal 7 ott 1966
Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1733#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo