Art. 10
In vigore dal 7 ott 1966
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e subordinata ad accertamenti di carattere sanitaria e psicologico.
Le Condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto , saranno stabilite (^l Consiglio di amministrazione ed approvate dal conpetente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1733#art-10