Capo V

Art. 81

In vigore dal 28 ott 1965
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita a seguito del nuovo infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni dell'. Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi dell', l'importo della rendita, determinato come nel precedente comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-81

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