Art. 1
In vigore dal 15 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arta (Udine) in data 27 gennaio 1963, n. 3, con la quale è stato chiesto che ha denominazione del Comune stesso sia montata in quella di "Arma Terme";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 13 gennaio 1964, n. 11394, con la quale è stato espresso il parere in ordine al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'articolo 265 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Arta, in provincia di Udine, è mutata in quella di "Arta Terme".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1965
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 11. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;906#art-1