Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arta (Udine) in data 27 gennaio 1963, n. 3, con la quale è stato chiesto che ha denominazione del Comune stesso sia montata in quella di "Arma Terme"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 13 gennaio 1964, n. 11394, con la quale è stato espresso il parere in ordine al mutamento di denominazione in parola; Visto l'articolo 265 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione del comune di Arta, in provincia di Udine, è mutata in quella di "Arta Terme". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 11. - VILLA
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