Art. 2

In vigore dal 1 lug 1965
I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano rispettivamente: a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica, della Comunità economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità e mica europea scortate dai certificati prescritti, nonché per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa; b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunità europee, nonché dai Paesi di cui alla lettera a) non scortate dai certificati prescritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-26;723#art-rd-2

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