Art. 3
In vigore dal 28 set 1965
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare dagli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-11;1046#art-3