Art. 1

In vigore dal 28 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e lo atto aggiuntivo annessi stipulati in Torino rispettivamente in data 4 dicembre 1964 ed 8 aprile 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.
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