Art. 3
In vigore dal 21 set 1966
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 131 , del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e sui capitoli e articoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1965
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-08;1725#art-3