Art. 1
In vigore dal 21 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il regio 15 maggio 1930, n. 740;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 353, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Considerato che dal 1 ottobre 1963 funziona di fatto come istituto statale l'istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1963 il civico Istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio è convertito in Istituto tecnico commerciale statale. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale di ruolo del civico Istituto tecnico commerciale pareggiato di Busto Arsizio sarà assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-08;1725#art-1