Art. 5
In vigore dal 12 ago 1966
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul Cap. 131, , dell'esercizio finanziario 1963-1964 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1965
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-08;1722#art-5