Art. 5

Art. 5

5 / 5
In vigore dal 12 ago 1966
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul Cap. 131, , dell'esercizio finanziario 1963-1964 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1965 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-08;1722#art-5