Art. 2

In vigore dal 10 lug 1965
Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di licenziamento nonché sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.
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