Art. 1
In vigore dal 10 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la, legge 5 dicembre 1961, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
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Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure:
Gruppo 1° L. 100.300
Gruppo 2° L. 85.300
Gruppo 3° L. 68.100
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;751#art-1