Art. 2
In vigore dal 10 feb 1966
Il prefetto della provincia di Belluno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1965
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;1513#art-2