Art. 1
In vigore dal 10 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Cibiana e di Valle di Cadore (Belluno), rispettivamente, in data 10 ed 11 ottobre 1961, numeri 26 e 50, con le quali è stata chiesta la rettifica del confine fra i Comuni stessi;
Visto che le condizioni della detta rettifica sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Belluno in data 19 maggio 1962, n. 9/224, e 1 febbraio 1964, n. 18/434, con le quali è stato espresso il parere in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 maggio 1965;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
Il confine fra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore, in provincia di Belluno, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;1513#art-1