Art. 3
In vigore dal 24 giu 1965
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicherà anche ai concorsi per la nomina ad uditore giudiziario e agli esenti per la, nomina, ad aggiunto giudiziario indetti prima della sua entrata in vigore e le cui prove scritte saranno effettuate in epoca successiva.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 182. - VILLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-31;617#art-3