Art. 3

In vigore dal 24 giu 1965
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicherà anche ai concorsi per la nomina ad uditore giudiziario e agli esenti per la, nomina, ad aggiunto giudiziario indetti prima della sua entrata in vigore e le cui prove scritte saranno effettuate in epoca successiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1965 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 182. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-31;617#art-3

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