Art. 2
In vigore dal 24 giu 1965
Le disposizioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo, quinto ed ottavo comma, si applicano anche agli esami per la nomina ad aggiunto giudiziario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-31;617#art-2