Art. 1

In vigore dal 22 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, numero 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio, è modificato nel senso che gli Istituti di "Ragioneria e di storia della ragioneria" e di "Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi" cambiano rispettivamente denominazione in quelli di "Ragioneria e di ricerche economico-aziendali" e di "Economia delle imprese di pubblica utilità". L'art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di "Istituto di economia". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di: 102) "Antichità puniche". All'art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facoltà di Lettere e filosofia, è aggiunto il seguente comma: "Sono valevoli come esame biennale anche due esami annuali che, su diverso programma di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni". Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: 29) Etnologia; 30) Psicologia sociale; 31) Filosofia della scienza; 32) Letteratura cristiana antica. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti: 29) Etnologia; 30) Psicologia sociale; 31) Filosofia della scienza; 32) Letteratura cristiana antica. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: 27) Etnologia; 28) Psicologia sociale; 29) Filosofia della scienza; 30) Letteratura cristiana antica. Art. 80. - All'elenco, degli Istituti annessi alla Facoltà di Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 38) "Istituto di Biologia e zoologia generale". All'art. 304, relativo alla Scuola di perfezionamento in Filosofia, sono aggiunti tra le materie costitutive della Scuola gli insegnamenti di: 21) Logica; 22) Linguistica applicata; 23) Antropologia culturale; 24) Psicologia sociale; 25) Psicologia dell'età evolutiva; 26) Psicometria e docimologia; 27) Storia della scienza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 34. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-21;732#art-1

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