Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, numero 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio, è modificato nel senso che gli Istituti di "Ragioneria e di storia della ragioneria" e di "Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi" cambiano rispettivamente denominazione in quelli di "Ragioneria e di ricerche economico-aziendali" e di "Economia delle imprese di pubblica utilità".
L'art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di "Istituto di economia".
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:
102) "Antichità puniche".
All'art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facoltà di Lettere e filosofia, è aggiunto il seguente comma: "Sono valevoli come esame biennale anche due esami annuali che, su diverso programma di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
29) Etnologia;
30) Psicologia sociale;
31) Filosofia della scienza;
32) Letteratura cristiana antica.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
29) Etnologia;
30) Psicologia sociale;
31) Filosofia della scienza;
32) Letteratura cristiana antica.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
27) Etnologia;
28) Psicologia sociale;
29) Filosofia della scienza;
30) Letteratura cristiana antica.
Art. 80. - All'elenco, degli Istituti annessi alla Facoltà di Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
38) "Istituto di Biologia e zoologia generale".
All'art. 304, relativo alla Scuola di perfezionamento in Filosofia, sono aggiunti tra le materie costitutive della Scuola gli insegnamenti di:
21) Logica;
22) Linguistica applicata;
23) Antropologia culturale;
24) Psicologia sociale;
25) Psicologia dell'età evolutiva;
26) Psicometria e docimologia;
27) Storia della scienza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-21;732#art-1