Art. 3
In vigore dal 13 lug 1965
Per effetto delle norme di cui ai suindicati articoli del presente decreto le dizioni, che fanno riferimento alla popolazione scolastica, ovunque ricorrano nel testo dello statuto dell'Istituto anzidetto, sono letteralmente modificate con riferimento alla sola popolazione scolastica femminile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;714#art-3