Art. 1

In vigore dal 13 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero pareggiato "Suor Orsola Benincasa", di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305, e modificato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 24412, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto intese ad ottenere che sia istituita di nuovo a limitazione relativa all'ammissione all'Istituto solamente alla popolazione scolastica femminile; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessità di accogliere la predetta proposta in considerazione delle particolari condizioni dell'Istituto anzidetto; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . L' dello statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero "Suor Orsola Benincasa", di Napoli, è modificato nel senso che l'Istituto e denominato "Istituto superiore pareggiato di magistero femminile Suor Orsola Benincasa".
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