Art. 9
In vigore dal 5 apr 1966
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera: lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1686#art-9