Art. 14
In vigore dal 5 apr 1966
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza de Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1686#art-14