Art. 4
In vigore dal 29 mar 1966
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1958, è elevato da L. 52.200.000 a L. 161.200.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1674#art-4